/Manuli, ecco l'accordo sulla ripartizione dei 3,7 milioni
Manuli, ecco l'accordo sulla ripartizione dei 3,7 milioni
Definiti i criteri della somma concordata per il sostegno al reddito e l'incentivazione all'esodo
Ecco il testo del verbale di accordo sottoscritto da Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil, Rsu Ascoli-Bologna:
«In data 8 gennaio 2010 a Roma si sono incontrati, in sede nazionale, le OO.SS. Filcem Femca Uilcem le strutture territoriali di Ascoli le Rsu di Ascoli Piceno e di Calderara di Reno (Bo) e la Manuli Rubber Industries Spa, per definire i criteri di distribuzione della somma di 3.700.000 (tremilionisettecento) concordata per il sostegno al reddito, l'incentivazione all'esodo e l'out-placement, prevista negli accordi sottoscritti il 29/10/09 e 24/11/09.
Le parti convengono quanto segue:
1) Riconoscimento di una somma lorda mensile pari a 200 (duecento) euro, ( con decorrenza dal 1°novembre 2009 per Ascoli e 1°dicembre 2009 per Milano e Bologna), per ogni mese in permanenza in Cigs ( pro quota per le frazioni di mese).
2) Riconoscimento di una somma lorda mensile pari a 200 (duecento) euro lordi per il primo anno di mobilità.
3) Riconoscimento di una somma lorda mensile pari a 350 (trecentocinquanta) euro lordi a partire dal 2°anno di mobilità.
- Gli importi sopra definiti costituiscono un'attribuzione individuaale che potrà essere corrisposta in un'unica soluzione, per la quota non percepita, in caso di adesione volontaria alla mobilità e/o dimissioni volontarie.
- Per coloro che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di Cigs e/o mobilità, come previsto al punto 3 lettera D dell'accordo del 24/11/09 e che pertanto verranno collocati in mobilià, le parti convengono la necessità di presentazione da parte dei lavoratori in oggetto, del certificato di diritto alla pensione (Ecocert) al fine di verificare l'esatta maturazione dei requisiti.
- Per il personale in Cigs delle sedi di Milano e Bologna (Calderara di Reno), le parti convengono il riconoscimento di una somma aggiuntiva 4.200 euro lordi (quattromiladuecento), oltre a quanto stabilito nei precedenti punti 1), 2), 3).
- Tutte le somme corrisposte anche in via anticipata, in virtù del presente accordo saranno corrisposte a titolo di incentivazione all'esodo, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 410 c.p.c., che dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi alla collocazione in mobilità.
- In difetto di sottoscrizione, le somme già erogate saranno trattenute dal Tfr e nulla sarà dovuto dall'azienda, in base a quanto sopra previsto.
- Le parti convengono una verifica del presente accordo entro il mese di marzo 2010».