Il Consiglio comunale ha approvato la modifica del regolamento Tari, con una serie di novità e agevolazioni per i cittadini. “Abbiamo
confermato per tre anni le esenzioni per i neo residenti e abbiamo
introdotto riduzioni per alcune tipologie di utenti – ha detto il
sindaco Marco Fioravanti – perché vogliamo venire incontro alle esigenze
dei cittadini, garantendo un servizio efficiente. Come Amministrazione
vogliamo attrarre nuovi abitanti e crediamo che iniziative come queste,
con agevolazioni di tipo economico, possano essere un buon incentivo per
decidere di trasferirsi ad Ascoli”.
Le principali novità riguardano
appunto l’esenzione per tre anni consecutivi prevista per coloro che
trasferiscono la residenza nel Comune di Ascoli (a condizione che il
reddito Isee del nucleo familiare non sia superiore a 30.000,00 euro) e
alcune riduzioni tariffarie: il 30% in meno per chi vive solo (anche a
favore di coloro che dimostrino lo stato di unico occupante mediante
idonea documentazione attestante il domicilio o la dimora, presso altri
Comuni del territorio nazionale o all’estero, del secondo componente
residente) e il 20% in meno per le utenze domestiche, adibite ad
abitazione principale, che procedono al recupero della frazione organica
con produzione di compost riutilizzabile in agricoltura.
“Si
tratta – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Francesca Pantaloni – di
misure importanti anche da un punto di vista economico. La scelta
dell’Amministrazione è di impegnarsi per alleggerire il peso della tassa
rifiuti sulle famiglie, con una distribuzione più equa della spesa
sull’intera comunità”.
Altra modifica importante è quella prevista
all’articolo 12, in cui si spiega che se i contenitori sono a una
distanza tra i 500 e i 1.000 metri dall’abitazione, la Tari è dovuta per
il 40%; percentuale che si abbassa al 30% se la distanza è superiore ai
1.000 metri. Le dichiarazioni di variazione che comportano una
riduzione avranno effetto dalla data in cui si è verificato il
presupposto, a condizione che l’istanza venga presentata entro il 30
giugno dell’anno successivo. Altrimenti la riduzione avrà effetto dal 1
gennaio dell’anno in cui si presenta.