Voto domiciliare, dichiarazioni entro il 18 maggio

Voto domiciliare, dichiarazioni entro il 18 maggio

In vista delle elezioni del 6 e 7 giugno

fissato per il 20 e 21 giugno, la Prefettura ascolana rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 105 dell’8 maggio 2009 è stata pubblicata la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.
Con la predetta legge, in un’ottica di sempre maggiore agevolazione dell’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità.
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione dove si attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dall’ASUR competente per territorio. Tale dichiarazione deve essere presentata al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro e non oltre il 18 maggio 2009.
Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno devono essere considerate valide anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, si rappresenta che essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell’eventuale turno di ballottaggio, entro il 1° giugno prossimo.